In relazione a quanto sopra, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g) del citato D.lgs n. 24/2023, possono segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto; i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, nonché i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Oggetto delle segnalazioni sono violazioni che possono consistere in comportamenti, atti od omissioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione.
I comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Tale casella non dovrà essere utilizzata, invece, per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.
Pertanto, la casella dovrà essere utilizzata solo nei casi previsti dal D.lgs. n. 24/2023. I messaggi di diverso contenuto non riceveranno seguito.
Le segnalazioni anonime”, effettuate senza identificazione del whistleblower, vengono prese in considerazione purché anch’esse adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.Sono considerate anonime le segnalazioni che sono trasmesse a mezzo posta ordinaria.
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